Coop. Pantano © 2011 Privacy Policy

Statuto

STATUTO APPROVATO 18/10/15

 

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA - SCOPI

 

ARTICOLO 1

1.1 Promossa dall'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale ed il Territorio del Fucino è costituita una Società cooperativa con la denominazione: “Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli - Società cooperativa” brevemente anche denominata “Coop. Pantano”..

1.2 La Cooperativa ha sede nel comune di Tarquinia all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.3 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 1.2 con semplice decisione dell’organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del Registro delle imprese; spetta invece all’assemblea de soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 1.2.

1.4 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all’estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell’organo amministrativo.

1.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 2

2.1 La durata della società è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi dell’art. 8 del presente atto costitutivo.

2.2 La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

ARTICOLO 3

3.1 La cooperativa è a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l’art. 2514 c.c., dispone:

a)   il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b)   il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

c)   l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

d)   il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

3.2 La Cooperativa, senza alcuna finalità speculativa, nell’interesse dei soci si propone di: 

a)   dare attuazione ai  compiti e ai servizi che ad essa potranno essere affidati da qualsiasi Ente Pubblico o Privato in coerenza con le finalità sociali;

b)   compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e bancarie, compresa la custodia dei depositi dei Soci, contrarre mutui, concedere ipoteche, fideiussioni ed in special modo, direttamente o indirettamente quale ente intermediario, porre in essere operazioni di credito agrario con Istituti a ciò autorizzati;     

c)   effettuare la raccolta, la vendita, le lavorazioni e le trasformazioni collettive dei prodotti agricoli dei soci;    

d)   gestire magazzini per la distribuzione di generi utili all'agricoltura, spacci sociali, ed altri pubblici esercizi per la distribuzione di generi alimentari, di abbigliamento ed in genere di prodotti di usi domestici nonché di alcolici di bassa ed alta gradazione; provvedere alla gestione di servizio ed assistenza per quanto concerne il rifornimento dei carburanti, purché autorizzata a norma di legge, curando l’attivazione di tutti i compiti inerenti quest’ultimo;

e)   provvedere all'acquisto dei prodotti agricoli e dei beni strumentali occorrenti all'attività professionale dei soci e gestire macchine per uso collettivo; 

f)    assumere la gestione d'industrie accessorie all'agricoltura ed in particolare d'impianti per la distribuzione di acqua e di energia elettrica, nonché d'impianti di irrigazione;

g)   assumere od eseguire in cooperazione lavori di sterro, costruzione di strade, altri lavori aventi attinenza con il miglioramento dei terreni di proprietà dei Soci della cooperativa; 

h)   studiare ogni mezzo di perfezionamento agrario e divulgarlo per favorire il progresso e l'incremento produttivo dell'agricoltura nella zona, promovendo corsi di qualificazione professionale ed in genere favorire il progresso e l'istruzione dei soci e delle loro famiglie; 

ELIMINATO

j)    istituire sezioni speciali allo scopo di poter beneficiare di tutte le agevolazioni legislative vigenti e di quelle che potranno essere emanate;

k)   provvedere, ove occorra, alla conduzione di terreni per la produzione di prodotti agricoli. 

l)    proporre offerte finanziarie con migliori condizioni;

m)  gestire agriturismi, centri turistici, ristorazione e quant’altro relativo al settore agrituristico.

Rientra, altresì, tra i fini sociali della cooperativa l'attuazione, prevalentemente a favore dei soci, di compiti rivolti ad iniziative morali, ricreative e mutualistiche;

3.3 La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3.4 La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi sempre però rispettando i limiti imposti dalla legge.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 4

4.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

4.2 Possono essere ammessi come soci le persone fisiche e le persone giuridiche che in qualunque veste conducano terreni agricoli ricadenti nel territorio di Tarquinia e nei comuni della Regione Lazio.

 

ARTICOLO 5

5.1 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione dall’interessato e dovrà indicare:

1) se trattasi di persona fisica: 

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, partita IVA domicilio e cittadinanza;

b) l'attività professionale svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;

c) il numero delle azioni che intende sottoscrivere nel rispetto della apposita tabella approvata dall’assemblea dei soci; 

d) l'obbligo alla rigorosa osservanza del presente statuto e delle deliberazioni regolarmente prese dagli organi statutari.

2) se trattasi di persona giuridica, oltre a quanto precisato al  punto 1 alle lettere b), c), d):

a) la ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale, codice fiscale, partita IVA, numero iscrizione registro delle imprese, nonché il nominativo della persona delegata a rappresentare la Società. La domanda dovrà inoltre essere  corredata da: 

            - atto costitutivo e statuto aggiornato; 

            - estratto della delibera, ove necessaria,dell'organo sociale competente che ha autorizzato la domanda;  

            - elenco dei soci;

            - copia dell'ultimo bilancio approvato.

5.2 Il Consiglio di amministrazione comunica la deliberazione di ammissione e la annota nel libro soci. Entro sessanta giorni, deve motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato il quale può proporre istanza a norma di legge.

5.3 Il Consiglio di Amministrazione illustra le decisioni prese, con riguardo all’ammissione di nuovi soci, nella relazione sulla gestione del bilancio.      

ARTICOLO 6

6.1 Il nuovo socio deve versare oltre all'importo delle azioni sottoscritte, un sovrapprezzo da determinarsi da parte dell’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione. 

6.2 Non adempiendo a tali obblighi entro un mese dalla data di comunicazione della deliberazione del Consiglio relativa all'accettazione della domanda a socio, questa s'intenderà decaduta a tutti gli effetti. Per quanto concerne il versamento delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo, il Consiglio di Amministrazione può concedere la rateizzazione.

6.3 Le somme versate a titolo di sovrapprezzo non sono rimborsabili in alcun caso. L'importo del sovrapprezzo viene accantonato nel fondo di riserva per sovrapprezzo azioni di cui al successivo articolo 12 punto 12.1 lettera f).     

6.4 Il socio, con le modalità stabilite dal regolamento interno, ha l’obbligo di conferire i prodotti per i quali la cooperativa organizza la raccolta e lo stoccaggio, in modo tale da consentire alla Cooperativa stessa di adempiere agli impegni assunti verso terzi conformemente a normative comunitarie, nazionali e regionali. Detto regolamento dovrà essere approvato da almeno il 15% dei soci aventi diritto al voto sia in prima che seconda convocazione.

ARTICOLO 7

7.1 La qualità del socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, nonché in caso di morte  per le persone fisiche ed in caso di  scioglimento o liquidazione per le persone giuridiche.

ARTICOLO 8 

8.1 Il diritto di recesso è consentito oltre che nei casi previsti dalla legge, art. 2437 c.c., anche quando il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione così come previsti dal presente statuto.

8.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dall’interessato alla Società a mezzo raccomandata.  

8.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione. 

8.4 Il recesso deve essere annotato nel libro dei soci a cura degli amministratori ed ha effetto relativamente al rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno tre mesi prima e  in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.     

ARTICOLO 9 

9.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo, può essere escluso il socio: 

a)   che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure per la mancanza o perdita  dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b)   che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la cooperativa  o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

c)   che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti interni previsti dall'articolo 30 punto 30.3, oppure le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti;

d)   per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento interno o dal rapporto mutualistico.    

 9.2 Nei casi indicati alle lettere c), d), il socio inadempiente è invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorsi trenta giorni dal ricevimento dell’invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.     

ARTICOLO 10

10.1 Nel caso di decesso di un socio, il rapporto partecipativo   continuerà con l’erede o legatario delle di lui azioni, purché abbia i requisiti previsti dal presente statuto.

10.2  Nel caso di più eredi o legatari essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello che assumerà la qualità di socio e li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, 2° e 3° comma C.C.

10.3 Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica, i liquidatori di essa hanno diritto di chiedere ed ottenere dalla Cooperativa il rimborso delle azioni possedute.

ARTICOLO 11 

11.1 Gli eredi o legatari del socio defunto per i quali non si verifichi la continuazione nel rapporto partecipativo, i soci receduti o esclusi, avranno diritto al rimborso delle azioni liberate al netto delle eventuali perdite risultanti dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

11.2 Nulla è dovuto quale rimborso per versamenti di sovrapprezzo azioni.

11.3 La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio.      

11.4 Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio di cui al punto 11.1.      

11.5 In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti saranno devolute alla apposita riserva.   

11.6 Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l’esclusione o la cessione delle azioni si è verificata.

11.7 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.          

11.8 Nello stesso modo e per lo stesso termine, sono responsabili gli eredi del socio defunto. 

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE – AZIONI – STRUMENTI DI DEBITO

ARTICOLO 12

12.1 Il patrimonio della Società è costituito:

a)   dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori del valore nominale ciascuna di euro 26,00 (ventisei);

b)   dalla riserva legale; 

c)   dalla riserva statutaria formata dal controvalore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

d)   da eventuali riserve straordinarie; 

e)   da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o costituito da altri introiti ammessi dalla legge;

f)    dal fondo sovrapprezzo azioni, di cui al precedente art. 6 punto 6.1, formato con le somme versate dai nuovi soci.

12.2 La responsabilità dei soci è contenuta nei limiti delle azioni sottoscritte. 

12.3 Le riserve, salvo il fondo sovrapprezzo azioni di cui alla precedente lettera f), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.      

ARTICOLO 13

13.1 Le azioni sono nominative e personali. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere cedute con effetto verso la Società, senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO -  UTILI E RISTORNI

ARTICOLO 14

14.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.     

14.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.      

14.3 Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio saranno così destinati: 

 a)  una quota pari almeno al trenta per cento al fondo di riserva legale;

b)   una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c)   un’eventuale quota, nei limiti e modi previsti dalla legge quale dividendi ai soci;

d)   un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato;

e)   un’eventuale quota alle riserve indivisibili legge 904/77. 

14.4 La quota degli utili che non è assegnata ai sensi del comma precedente deve essere destinata ai fondi mutualistici. 

ARTICOLO 15

15.1 L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo e apposito regolamento, che è deliberato dall'assemblea ordinaria appositamente convocata.

15.2 Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento.

15.3 Non si applicano le norme del presente articolo quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da apposito regolamento, provvede a distribuire fra i soci il ricavato delle vendite, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto stesso dedotti i costi direttamente e indirettamente riferibili alla gestione caratteristica della cooperativa.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

  1. ASSEMBLEA

ARTICOLO 16

16.1 L’assemblea è ordinaria e straordinaria. L’assemblea è tenuta, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell’organo amministrativo, comunque all’interno della provincia. 

16.2 L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

16.3 L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

16.4 L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

16.5 L’assemblea ordinaria:

a)   approva il bilancio; 

b)   nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

ELIMINATO

d)   determina il compenso dei sindaci e dei  revisori contabili prima che avvenga la loro nomina per l’intero periodo di durata della loro carica anche in misura inferiore al minimo delle tariffe professionali;

e)   delibera sulle responsabilità degli amministratori,  dei sindaci e dei revisori contabili;

f)    nomina le commissioni consultive aventi durata annuale , per la vendita collettiva dei prodotti conferiti dai soci; 

g)   delibera sulle altre  materie   attribuite dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori. 

h) approva i regolamenti su ogni materia che riguarda i rapporti tra i soci e tra i soci e la Cooperativa. 

ARTICOLO 17

17.1 L’assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione.    

17.2 L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione anche quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità dei soci oppure dal Collegio Sindacale;  la domanda dovrà indicare gli argomenti da trattare.

17.3 La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo avviso da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa e da comunicarsi tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata o per iscritto a ciascun socio nel suo domicilio o residenza risultante dal libro dei soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

17.4 Nell'avviso di convocazione dell’assemblea, debbono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. 

ARTICOLO 18

18.1 L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all’adunanza. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti all’adunanza e delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.

18.2 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei voti di tutti i soci. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'adunanza.      

 

ARTICOLO 19

19.1 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte. 

19.2 Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'assemblea. Si dovrà procedere a scrutinio segreto se ne sarà fatta richiesta da almeno un quarto dei voti dei soci presenti o rappresentati.

19.3 Per quanto concerne, in particolare, le modalità di votazione per le elezioni delle cariche sociali di spettanza dell'assemblea, queste verranno svolte su presentazione di una o più liste separate presentate nei modi e nei termini che verranno stabiliti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

19.4 Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

19.5 I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente, mediante delega scritta e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Nelle assemblee ordinarie ogni socio può rappresentare oltre a se stesso soltanto un altro socio mentre nelle assemblee straordinarie può rappresentare oltre a se stesso fino ad altri 5 (cinque) soci. Il diritto di farsi rappresentare non può essere esercitato nelle Assemblee per le elezioni delle cariche sociali. 

19.6 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. 

19.7 In deroga a quanto stabilito dal punto precedente 19.5   del presente articolo, i coltivatori diretti, i compartecipi, nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari, possono farsi rappresentare per iscritto da un parente fino al terzo grado o da un affine fino al secondo grado purché compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1971 n. 127 e sempre che sia in grado di attestare la sua posizione mediante l'esibizione di un valido documento. 

19.8 In caso di elezioni delle cariche sociali, il socio che intenda farsi rappresentare a norma del precedente comma deve precisare, nella delega scritta, se la persona delegata può essere eletta alle cariche sociali in sua vece.

19.9 Il compito di accertare il diritto della rappresentanza, spetta al Presidente dell'assemblea.  

ARTICOLO 20

20.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dalla persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa. 

20.2 Il Presidente dell’assemblea nomina il segretario che può essere anche non socio. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.    

20.3 Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21

21.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri: un Presidente e otto consiglieri tutti eletti dall'assemblea tra i soci. Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge il Vicepresidente tra i suoi membri.

21.2 Qualora l’ARSIAL partecipi alla Cooperativa, questi ha la facoltà di nominare un amministratore. In tale caso il numero dei consiglieri eletti dall'assemblea sarà ridotto a sette.

21.3 La facoltà di nominare un amministratore deve essere esercitata dall'ARSIAL in seno all'Assemblea per mezzo della persona che lo rappresenta indicando, in tale sede, il nominativo dell’amministratore eletto.

21.4 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

21.5 Ciascun amministratore potrà essere eletto per non più di tre mandati consecutivi.

21.6 Gli amministratori non hanno diritto a emolumenti e sono dispensati dal prestare cauzione.

21.7 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci chiamata a reintegrare il plenum del Consiglio di Amministrazione.

21.8 Per la redazione dei verbali il Consiglio di Amministrazione elegge un segretario che può essere estraneo al Consiglio stesso.       

ARTICOLO 22

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri, oppure dal Collegio Sindacale.      

22.2 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell’avviso di convocazione da spedirsi, anche via fax o e-mail, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. 

22.3 Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.      

22.4 Il consigliere che senza giustificato motivo manca per tre sedute consecutive è considerato dimissionario.      

22.5 Alla riunione del Consiglio partecipa il direttore della Cooperativa con voto consultivo.

ARTICOLO 23

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, in base allo statuto o per legge, sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Rientrano nella competenza dell'assemblea le operazioni che comportano ristrutturazioni ed investimenti  che modifichino sostanzialmente la consistenza patrimoniale della Cooperativa.

Tra l’altro spetta al Consiglio di Amministrazione:

a)         redigere il bilancio;

b)         deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;

c)         curare l’esecuzione di tutti i deliberati dell’Assemblea;

d)         proporre all’Assemblea dei soci l’ammontare annuo del sovrapprezzo azioni.

23.2 Il Consiglio può nominare il direttore ed i comitati tecnici temporanei per particolari esigenze, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni e gli eventuali i compensi.

C) IL PRESIDENTE 

ARTICOLO 24

24.1 La firma sociale e la rappresentanza della società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale può compiere tutti gli atti che rientrino nell’oggetto sociale e può, con la sola sua firma rilasciare anche quietanze liberatorie ad Enti Pubblici. 

24.1 bis In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare i propri poteri ad altro consigliere facendone menzione nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

24.2  Il Presidente o chi lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, potranno delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

24.3  In caso di cessazione del Presidente dalla carica, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nuova nomina scegliendolo tra i consiglieri eletti nella lista di appartenenza a maggioranza dei voti. 

D) COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 25

25.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso prima della nomina in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa altresì il Presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. I sindaci sono rieleggibili.

25.2 Almeno uno dei tre sindaci effettivi ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nel registro dei revisori legali e delle società di revisione. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

25.3 Qualora l'ARSIAL partecipi alla Cooperativa questi ha la facoltà di nominare un Sindaco effettivo scelto nei modi previsti dal comma precedente; in tal caso il numero dei sindaci effettivi eletti dall'assemblea sarà ridotto a due.      

25.4 La facoltà di nominare un sindaco deve essere esercitata dall'ARSIAL in seno all'Assemblea per mezzo della persona che lo rappresenta indicando, in tale sede, il nominativo del sindaco eletto. I sindaci durano in carica, tre anni e potranno essere eletti per non più di tre mandati consecutivi. 

ARTICOLO 26

26.1 Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

26.2 Il Collegio Sindacale può esercitare, inoltre, anche il controllo contabile. In questo caso, tutti membri del collegio sindacale devono essere scelti tra i revisori legali o iscritti nel registro dei revisori legali e delle società di revisione. 

26.3 I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge. 

E) CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 27

27.1 Il controllo contabile quando non è esercitato dal Collegio Sindacale è esercitato da un revisore contabile, ai sensi dell’art. 2409-bis e seguenti del c.c., nominato dall'assemblea la quale ne determina il compenso prima della nomina in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali.

F) COLLEGIO PROBIVIRI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 28

28.1 Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti dall'assemblea tra i Soci, con le modalità dell'articolo 19.

28.2 Essi durano in carica tre anni e potranno essere eletti per non più di  tre mandati consecutivi. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il suo Presidente.

28.3 Il Collegio dei Probiviri esperisce tentativi obbligatori di conciliazione per qualsiasi controversia tra la Cooperativa e i Soci, e tra Soci secondo equità entro trenta giorni dalla richiesta dell’interessato, sia socio che Cooperativa. 

ARTICOLO 29

29.1 Per Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelli nei quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, , decorsi trenta giorni dal tentativo esperito dal collegio dei probi viri, la parte interessata potrà adire ad un arbitro  nominato dal Presidente della Camera di Commercio dove la società ha la sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. 

29.2 L’arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina, in via rituale, secondo equità.

29.3 Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti.

29.4 L’arbitro deciderà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti. 

29.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

29.6 Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 30

30.1 La Cooperativa potrà partecipare a consorzi di cooperative ed a organismi federativi e associativi la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci.

30.2 Il Consiglio di Amministrazione delibererà tale partecipazione stabilendo la quota relativa e compiendo tutti gli atti necessari per perfezionare l'adesione stessa.

30.3 Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea dei Soci, che dovrà prevedere e disciplinare fra l'altro anche eventuali prestiti dei soci, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge del 17 Febbraio 1971 numero 127.

30.4 La Cooperativa potrà promuovere le forme organizzative riconosciute a livello comunitario anche per le organizzazioni di produttori.

ARTICOLO 31

31.1 In caso di scioglimento della società, l’assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci stabilendone i poteri.       

31.2 L’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nei modi  previsti dalla legge.

 

ARTICOLO 32

32.1 Per quanto non previsto dall’atto costitutivo della Cooperativa e dal presente Statuto valgono le disposizioni   del codice civile,  delle leggi speciali, nonché ogni altra previsione di legge.

 

 

CDA

CDA